Capitani….Buongiorno,
Oggi parliamo di,
Autodeterminando e autodeterminato faccia a faccia con i “facenti funzione”
Un Essere Umano può dichiararsi Autodeterminato attraverso un processo interno e per questo non è necessariamente obbligatorio inviare qualcosa a nessuno. Tuttavia, va tenuto presente che chi è Autodeterminato, lavora in Onore, ed esprimere
questa Amplificazione del nostro potere che comporta Decretare la nostra l’autodeterminazione, dichiararla su carta, stampare i documenti impregnandoli della nostra Energia, componendo così un’estensione del nostro essere per ottenere una maggiore portata in ciò che dichiariamo, tutto ciò è n vero e proprio atto Psicomagico pertanto è fondamentale comunicare in modo pubblico, legale, legittimo, trasparente la nostra Autodeterminazione, aumentando il potere di questo Decreto e rafforzando a nostra posizione nel mondo.
Per rendere questo passaggio più fluido ed indolore possibile è fondamentale giungere al momento della presentazione dei nostri documenti con un buon livello energetico, costruito attraverso l’introduzione del cibo giusto, sia materiale sia emozionale che informativo, una forte presenza e tenere bene a mente chi siamo veramente. Sarà facile imbattersi nell’ignoranza o nella negligenza di chi abbiamo davanti perciò è utile conoscere alcuni punti fermi che giocano a nostro vantaggio anche rimanendo nella limitatezza del diritto positivo, ovvero le “regole del nemico”.
Partiamo dall’Art. 328 del Codice penale intitolato “Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione”
Cito:
“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica,o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.”
Poi prosegue
“Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”
Si potrebbe obiettare che la protocollazione di Esistenza in Vita e Legale Rappresentanza non hanno carattere di urgenza, tuttavia a chi spetta definire i termini dell’eventuale “ritardo”? Inoltre l’ufficio protocollo deve sottostare al D.P.R 445 del 28 dicembre 2000, il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che all’art. 53 (“Registro di Protocollo”), comma 5 recita:
“Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti gia’soggetti a registrazione particolare dell’amministrazione.”
Questo a sostegno che i nostri documenti no possono essere rifiutati.
Infine, l’articolo 18-bis della Legge 241/90, introdotto dal D.Lgs 126/2016 (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni) riporta che:
“ La data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione non puo’ comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione.”
Le leggi, come dice la parola stessa, sono fatte per essere lette.
Leggete ed agite…
F. B.

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