Capitani… Buongiorno,

Oggi parliamo di…

D.U.D.U. P. 8

Con questo articolo vado a chiudere la carrellata degli articoli della DUDU, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Anche qui ho omesso i commenti, perché come detto nello scorso articolo, leggendoli con attenzione, si può arrivare a capire bene cosa vogliono dire e perché lo trovo un ottimo esercizio per cominciare a svicolarsi in questo mare in tempesta.

Prendendo come esempio gli insegnamenti dell’Accademia, si può arrivare alla soluzione di tutti i problemi giornalieri che ci si parano davanti.

ARTICOLO 26

Ogni individuo ha diritto all’istruzione.

L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria.

L’istruzione tecnica o professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

ARTICOLO 27

Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli è autore.

 

ARTICOLO 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

ARTICOLO 29

Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

Nell’esercizio dei suoi diritti e delle libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

ESISTONO ANCHE I DIRITTI INTERNAZIONALI

Nel 1568 ci fu il primo tentativo di far convivere tutti i popoli pacificamente; poi nel 1948 nacquero la DUDU: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; e il CEDU: Carta Europea dei Diritti Umani.

SI RIVOLGONO ENTRAMBI ALL’ESSERE UMANO

Esiste poi il Diritto Positivo che sono le leggi interne di ogni Stato. I patti internazionali relativi ai diritti civili, politici, economici, sociali e culturali adottati e aperti alla firma a New York nel 1966, sono stati ratificati e resi esecutivi dall’Italia nel 1977 con la legge 881. In Italia, sebbene abbia sottoscritto le leggi internazionali, non sono applicate. In uno stato composto per la maggior parte di individui chiamati cittadini, vi è una fetta di popolazione (avvocati, giuristi, notai e funzionari dello stato) con PERSONALITÀ GIURIDICA. E’ questa la qualità che consente loro di:

– esercitare la capacità di agire giuridicamente,

– avere l’idoneità a divenire titolare di situazioni giuridiche soggettive;

– esercitare uno status che permette l’autodifesa in processi giudiziari, senza intermediari.

L’Italia pur avendo sottoscritto i patti internazionali attraverso la Costituzione Italiana in particolare con la legge 881/1977 NON LI APPLICA ai cittadini! Perché?

Perché i cittadini NON sono riconosciuti come ESSERI UMANI ma solo ed esclusivamente come FINZIONI GIURIDICHE espresse nelle forme grafiche COGNOME NOME (tutto maiuscolo) e COGNOME Nome (cognome maiuscolo e nome in alternato).

In questo modo NON possono essere titolari di diritti!

Al prossimo trattato internazionale, capitani.

C.G.B.