Capitani…Buongiorno,
Oggi parliamo di,
COSTITUZIONE Art. 65
Continuiamo il nostro viaggio nella Costituzione ponendo all’attenzione l’articolo 65, che determina come un appartenente ad una Camera non può partecipare anche all’altra, ma entriamo in questo articolo 65
ART. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Come si evince qui in questo articolo esiste già quello che viene chiamato normalmente il conflitto di interessi, ma senza bisogno di un’accurata analisi, pensate che non possono mettersi d’accordo prima?
Pensate forse che non ci siano interessi in ballo?
Pensate forse che dall’esterno nessuno può spingere ad ottenere qualcosa?
Bene, alla risposta di queste domande lasciò voi ricordandovi che esistono le lobby che non hanno il bisogno di essere presenti nelle camere ma possono farlo tranquillamente all’esterno indirizzando le camere al raggiungimento di uno scopo……… Buona riflessione
Con questo concludiamo il sessantacinquesimo articolo della costituzione, in minima parte è ciò che insegniamo nei nostri corsi in presenza nelle varie conferenze, per richiedere info per i corsi collegati ed iscriviti al sito www.accademiaricercalaverita.net e troverai dove inviare la richiesta
Nel frattempo, invito a riflettere, e cercare di comprendere quanto e difficile capire quell’inganno che abbiamo tutti sotto il naso ma non lo vediamo.
Nella prossima puntata tratteremo l’articolo 66
AJS
