Capitani… buongiorno,

Oggi parliamo di

CONVENZIONE DI OVIEDO P.4

Continuiamo lo studio degli articoli che riguardano la nostra salute.

CAPITOLO V

RICERCA SCIENTIFICA

ARTICOLO 15

Regola generale.

La ricerca scientifica nel campo della biologia e della medicina si esercita liberamente sotto la riserva delle disposizioni della presente Convenzione e delle altre disposizioni giuridiche che assicurano la protezione dell’Essere Umano.

Le ultime parole famose, ESSERE UMANO. Qui ce lo dicono chiaro e lampante, come è scritto nell’articolo 2 il primato spetta all’ESSERE UMANO, che va sempre protetto.

ARTICOLO 16

Tutela delle persone che si prestano ad una ricerca.

Nessuna ricerca può essere intrapresa su una persona a meno che le condizioni seguenti non siano riunite:

  1. Non esiste metodo alternativo alla ricerca sugli Esseri Umani, di efficacia paragonabile;
  2. I rischi che può correre la persona non sono sproporzionati in rapporto con i benefici potenziali della ricerca;
  3. Il progetto di ricerca è stato approvato da un’istanza competente, dopo averne fatto oggetto di un esame indipendente sul piano della sua pertinenza scientifica, ivi compresa una valutazione dell’importanza dell’obiettivo della ricerca, nonché un esame pluridisciplinare della sua accettabilità sul piano etico;
  4. La persona che si presta ad una ricerca è informata dei suoi diritti e delle garanzie previste dalla legge per la sua tutela;
  5. Il consenso di cui all’art. 5 è stato donato espressamente, specificamente ed è stato messo per iscritto. Questo consenso può, in ogni momento, essere liberamente ritirato.

In apertura dell’articolo, non parla di ESSERI UMANI, ma parla della tutela delle persone. Siccome l’ESSERE UMANO ha il primato e deve sempre essere tutelato, loro toccano la persona (finzione giuridica), poi nel comma 1 vediamo rispuntare l’ESSERE UMANO! Nel comma 2 ecco che riprende il suo posto la persona.

Il comma 3 scende nello specifico della ricerca: se io voglio creare una ricerca, e voglio far sì che questa ricerca vada a buon fine, perché voglio fare guadagnare alla mia azienda una bella barca di soldi, sfrutto questo articolo. Un’azienda butta fuori una ricerca, poi tramite sotto-aziende che all’apparenza sembrano totalmente slegate ed indipendenti dalla prima che ha fatto uscire quella determinata ricerca e crea quindi quella pertinenza scientifica richiesta dalla norma, crea quel parere pluridisciplinare, slegato, ma in realtà legato sempre dallo stesso intento. Ecco come si riesce a creare la credibilità di una ricerca che potrà essere attuata.

Nella fattispecie, il baccino! Cosa hanno fatto? Hanno creato l’inganno (la pandemia), hanno poi applicato l’inganno per infine tirar fuori il baccino tramite 3-4-5 case farmaceutiche che sono quelle che alla fine dei conti ci guadagnano. Sulla pelle delle “persone”, perché come insegna l’Accademia, l’ESSERE UMANO, è intoccabile.

Riguardo al comma 4, parla ancora di persone, perché se si presenta un ESSERE UMANO, si torna di fatto all’articolo 2 che dice che il primato spetta all’ESSERE UMANO. Il comma 5 si capisce da sé, recita che sono obbligati a mettere tutto per iscritto e possono procedere solo nel momento in cui una persona ha firmato il famoso consenso; dice anche che in qualsiasi momento, quel consenso, può essere liberamente ritirato.

ARTICOLO 17

Tutela delle persone che non hanno la capacità di consentire ad una ricerca.

1 – Una ricerca non può essere intrapresa su una persona che non ha, conformemente all’art. 5, la capacità di consentirvi a meno che le condizioni seguenti siano riunite:

a – Le condizioni enunciate all’art. 16, dalla linea 1 al 4 sono soddisfatte;

b – I risultati attesi dalla ricerca comportano un beneficio reale e diretto per la sua salute;

c – La ricerca non può effettuarsi con una efficacia paragonabile su dei soggetti capaci di consentirvi;

d -L’autorizzazione prevista all’art. 6 è stata data specificamente e per iscritto, e…

e – La persona non vi oppone rifiuto.

2 – A titolo eccezionale e nelle condizioni di tutela previste dalla legge, una ricerca i cui i risultati attesi non comportino dei benefici diretti per la salute della persona può essere autorizzata se le condizioni enunciate alle linee a, c, d ed e del paragrafo 1 qui sopra riportato, e le condizioni supplementari seguenti sono riunite:

a – La ricerca ha come oggetto il contribuire, apportando un miglioramento significativo della conoscenza scientifica dello stato della persona, della sua malattia o del suo disturbo, all’ottenimento, a termine, di risultati che permettano un beneficio per la persona interessata o per altre persone della stessa fascia d’età o che soffrano della medesima malattia o disturbo o che presentino le stesse caratteristiche;

b – La ricerca non presenta per la persona che un rischio minimo e una costrizione minima.

Di nuovo si parla di persone, quindi anche questo articolo si concentra sulla finzione giuridica, su tutti coloro che entrando in ospedale consegnano il CF. Dal momento che si entra in ospedale con una patologia, per loro è una ricerca. Ricordo che l’articolo 5 dice che in ogni caso devo ricevere tutte le informazioni del caso e accettarle, solo in questo caso loro hanno libero accesso, ammesso che poi questo consenso non venga ritirato. Questo articolo si concentra su individui o anche ESSERI UMANI che non sono in grado di consentire alle cure o alla ricerca, ma ricordo a tutti voi che è possibile tutelarsi! Come? Grazie a quel documento scritto di mio pugno e firmato in cui dichiaro che niente deve essere fatto al mio contenitore senza l’approvazione del mio tutore; un famigliare o un amico preventivamente interpellato e che accetta l’incarico. Il tutore, quando entra in ospedale, dovrà esibire questo documento tutelare, l’organo ospedaliero è costretto a dire tutto e a chiedere il consenso al tutore, che agirà secondo l’accordo con l’ESSERE UMANO che non è in grado di intendere e volere. Naturalmente c’è un modo per scrivere questa tutela e l’Accademia può insegnare come tutelarsi e far valere i propri diritti di ESSERE UMANO VIVO e VIVENTE.

ARTICOLO 18

Ricerca sugli embrioni in vitro.

Quando la ricerca sugli embrioni in vitro è ammessa dalla legge, questa assicura una protezione adeguata all’embrione.

La costituzione di embrioni umani a fini di ricerca è vietata.

Questo articolo si spiega da sé.

Negli articoli che seguono a partire dal capitolo VI mi limiterò a elencarli in quanto trattano argomenti che si spiegano da soli. Lascio quindi al lettore la possibilità di comprendere ciò che legge secondo l’esempio di lettura che ho proposto finora. Troverete i rimanenti capitoli nei prossimi articoli.

Alla prossima, capitani!

C.G.B.