Capitani… Buongiorno,
Oggi parliamo di…
CONVENZIONE DI OVIEDO P. 1
Dopo la serie di articoli dedicati alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, inizio portando alla vostra conoscenza un altro documento, fondamentale, per la tutela dei Diritti in termini prettamente sanitari, degli Esseri Umani. Anche in questo caso verranno riportati i chiarimenti che vengono comunicati dal nostro Ammiraglio, all’interno dell’Accademia, con lo scopo di imparare a interpretare ciò che viene nascosto tra le righe.
Prima di cominciare ad elencare gli articoli, che sono suddivisi in vari Capitoli, ritengo doveroso dover riportare per chi volesse avere il documento completo, anche il Preambolo, nel quale si chiarisce per quali motivi sia stato necessario redigere questo Trattato, che è un Diritto Internazionale e che il nostro Diritto Positivo Interno, soprattutto la Costituzione della Repubblica, agli Artt. 2 e 10, prevedono che tali leggi e convenzioni siano attuate.
CONVENZIONE DI OVIEDO
(Consiglio d’Europa 1996)
PREAMBOLO
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, gli altri Stati e la Comunità Europea firmatari della presente Convenzione,
- Considerando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Accademia Generale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948;
- Considerando la Convenzione di tutela dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali dei 4 Novembre 1950;
- Considerando la Carta sociale europea del 18 Ottobre 1961;
- Considerando il Patto Internazionale sui Diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali dei 16 Dicembre 1966;
- Considerando la Convenzione per la protezione dell’individuo riguardo all’elaborazione dei dati a carattere personale del 28 Gennaio 1981;
- Considerando anche la Convenzione relativa ai diritti del bambino dei 20Novembre 1989;
- Considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare una unione più stretta fra i suoi membri, e che uno di mezzi per raggiungere questo scopo è la tutela e lo sviluppo dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali;
- Consapevoli dei rapidi sviluppi della biologia e della medicina;
- Convinti della necessità di rispettare l’essere umano sia come individuo che nella sua appartenenza alla specie umana e riconoscendo l’importanza di assicurare la sua dignità;
- Consapevoli delle azioni che potrebbero mettere in pericolo la dignità umana da un uso improprio della biologia de della medicina;
- Affermando che i progressi della biologia e della medicina devono essere utilizzati per il beneficio delle generazioni presenti e future;
- Sottolineando la necessità di una cooperazione internazionale affinché l’Umanità tutta intera possa beneficiare dell’apporto della biologia e della medicina;
- Riconoscendo l’importanza di promuovere un dibattito pubblico sulle questioni poste dall’applicazione della biologia e della medicina e sulle risposte da fornire;
- Desiderosi di ricordare a ciascun membro del corpo sociale i suoi diritti e le sue responsabilità;
- Prendendo in considerazione i lavori dell’Assemblea Parlamentare in questo campo, compresa la Raccomandazione 1160 (1991) sull’elaborazione di una Convenzione di bioetica;
- Decisi a prendere, nel campo delle applicazioni della biologia e della medicina, le misure proprie a garantire al dignità dell’ESSERE UMANO e i diritti e le libertà fondamentali della persona;
Si sono accordati su ciò che segue:
CAPITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e finalità
Le parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’ESSERE UMANO nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei sui diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina.
Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendete effettive le disposizioni della presente Convenzione.
In questo caso le parti sono coloro che offrono e coloro che ricevono.
Prima di tutto dice che questa Convenzione protegge l’ESSERE UMANO, ma se l’essere umano non è in grado di identificarsi come tale, e questo è scritto fra le righe…, dal momento in cui vi siete fatti identificare, diventate una maschera, diventate quell’affresco di Gesù Cristo con la nuvola a forma di cielo con tutte le faccine dentro, con Dio che punta il dito verso Gesù.

La persona, se andiamo a vedere sul vocabolario, è semplicemente una maschera, che viene interpretata da un attore a teatro, per celare il vero volto dell’attore e per modificarne la voce.
Questo primo articolo è stato approvato, ribadito e accettato nella convocazione in sede Parlamentare del Giugno 2018, come i Diritti Internazionali degli Esseri Umani, è stata ratificata quindi di nuovo firmata e resa possibile per altri 10 anni. Quindi noi con queste ratifiche, sia sulla D.U.D.U. sia sulla convenzione di Oviedo, siamo coperti fino al 2028.
Questa Convenzione, che è fatta fra le Parti, serve per trattare quelli che sono i Diritti dell’Essere Umano, là dove garantiscono ogni persona, quindi una finzione giuridica, che ne trarrà i benefici d’essere, sia nel campo della biologia che della medicina.
Per biologia si intende esperimenti biologici, compreso quello della deformazione del DNA, come sta succedendo col baccino Bovid.
Per medicina si intende la somministrazione di qualsiasi medicinale compresa la mascherina che di fatto è un presidio medico-chirurgico.

Articolo 2
Primato dell’ESSERE UMANO.
L’interesse e il bene dell’ESSERE UMANO debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.
Quindi prima l’ESSERE UMANO e poi tutto il resto.
Invece noi, sovente, per non dire sempre, sentiamo parlare di società, quella feccia, dove siamo obbligati, secondo loro, a baccinarci, a piegarci, a chinare la testa per la società.
Ma non è così, prima di tutto c’è ESSERE UMANO, in
Onore, Rispetto, Saggezza e Libertà,
e poi tutto il resto.
E questo essere ESSERE UMANO, negli ultimi 50 anni, ce l’hanno fatto perdere, ce l’hanno fatto dimenticare, semplicemente tramite la TV, la pubblicità, i social e i rapporti verso terzi che abbiamo perso.
Articolo 3
Accesso equo alle cure sanitarie.
Le Parti prendono, tenuto conto dei bisogni della salute e delle risorse disponibili, le misure appropriate in vista di assicurare, ciascuna nella propria sfera di giurisdizione, un equo accesso a cure della salute di qualità appropriate.
Qui l’ESSERE UMANO, se cade nella trappola, entra in una giurisdizione diversa.
E succede che se io mi identifico in un cittadino, finzione giuridica o soggetto giuridico, non sono più proprietario io del mio corpo, ma è lo Stato, altra finzione giuridica.
Quindi quelle parti, che sono per esempio l’ESSERE UMANO e l’ospedale, se io mi identifico come cittadino, paziente, quindi finzione giuridica, le parti diventano l’ospedale e lo stato, e al cittadino tocca subire in silenzio, perché lo ha fatto di sua volontà. E’ un contratto tra le parti, appunto.
I contratti cambiano in base a come noi ci esprimiamo.
Articolo 4
Obblighi professionali e regole di condotta.
Ogni intervento nel campo della salute, compresa la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali, così come nel rispetto delle regole di condotta applicabili nell’articolo 2.
Quando noi entriamo in un ospedale, e consegniamo la C.I o il C.F., in quel momento la priorità non è più dare la cura o il servizio all’ESSERE UMANO, ma l’obbiettivo principale è incassare denaro su quella finzione giuridica.
Perché come abbiamo detto tante volte, la C.I e il C.F sono simboli di appartenenza allo stato, sono simboli che identificano la finzione giuridica, che di fatto è proprietà dello Stato, e di fatto non hanno necessità di curare o dare servizi ad un pezzo di carta o plastica.
Per questa puntata chiudo con questi quattro articoli del primo capitolo, ma… non finisce qui…
Alla prossima… capitani .
C.G.B.

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